Conto di deposito del prezzo al notaio

Arriva il conto di deposito del prezzo al notaio per la tutela di chi compra casa.

La legge sulla concorrenza (la n. 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione dell’atto di compravendita. In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi diversi, come l’eventualità che tra la data del rogito e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un’incombenza inaspettata a carico del venditore (ad esempio un’ipoteca, un sequestro, un pignoramento ecc.); oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, perché ricordiamo che tra diversi atti di compravendita di uno stesso immobile prevale il primo trascritto. In pratica, fino a che l’acquisto non sia trascritto, non si ha la certezza che sia andato a buon fine e se, per caso, non va a buon fine, si tratta di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al venditore al momento della firma del rogito.

deposito del prezzo al notaio
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